Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Finalità, princìpi e ambiti di applicazione)
1. La presente legge reca disposizioni per la disciplina della coltivazione della specie vegetale arborea del castagno (Castanea sativa Mill) e per l'identificazione ed il sostegno delle filiere dei prodotti che ne derivano, sia legnosi che non legnosi.
2. Con la presente legge sono identificati i soggetti appartenenti alle filiere della castanicoltura, per incentivare il rilancio economico delle stesse, nonché sostenere la commercializzazione e la promozione della qualità dei prodotti.
3. La valorizzazione della presenza del castagno sul territorio nazionale è promossa anche al fine di mantenere viva la traccia storica e culturale della castanicoltura nelle comunità e nel paesaggio rurale e montano delle regioni italiane.