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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.100. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 164

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
4.100.
approvato

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, sostituire le parole da: I trattamenti sanitari fino a: a totale carico del Servizio sanitario nazionale con le seguenti: Sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale i trattamenti sanitari, già contenuti nei livelli essenziali di assistenza (LEA) o qualificati salvavita, compresi nel piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato e indicati come essenziali, appartenenti alle seguenti categorie:;

   b) al comma 3, sopprimere l'alinea, e alla lettera c), dopo le parole: le terapie farmacologiche, anche innovative, aggiungere le seguenti: di fascia A o H,;

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, dopo le parole: I farmaci aggiungere le seguenti: di fascia A o H;

    2) sopprimere il comma 5;

   b) all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, dopo le parole: Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare, aggiungere le seguenti: con una dotazione pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022,;

    2) sopprimere il comma 2;

   c) al comma 4, sostituire le parole da: al fine di assicurare fino a: nei limiti delle risorse del Fondo con le seguenti: al fine di introdurre interventi volti a favorire l'inserimento e la permanenza delle persone affette da malattie rare nei diversi ambienti di vita e di lavoro, sono disciplinate, nei limiti della dotazione del Fondo di cui al comma 1;

   d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 1;

   e) all'articolo 11, comma 1, premettere le seguenti parole: A decorrere dall'anno 2022, e, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in euro 5.750.000 per l'anno 2023 e in euro 3.290.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 1.;

   f) all'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: si applica, fino alla fine del comma, con le seguenti: è concesso a decorrere dal 2022, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, un contributo, nella forma di credito d'imposta, pari al 65 per cento delle spese sostenute per l'avvio e per la realizzazione dei progetti di ricerca, fino all'importo massimo annuale di euro 200.000 per ciascun beneficiario, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro annui;

    2) al comma 4, premettere il seguente periodo: Il credito d'imposta di cui al comma 1 non è cumulabile, in relazione alle medesime spese, con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 198 a 207, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.;

    3) sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti: 5. A decorrere dall'anno 2022, le imprese farmaceutiche e biotecnologiche che intendono svolgere studi finalizzati alla scoperta o alla registrazione e alla produzione di farmaci orfani o di altri trattamenti altamente innovativi possono beneficiare degli interventi di sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 593 del 26 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016.

  6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto, provvede all'attuazione di quanto previsto dal comma 5, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.;

   g) dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 4, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 2.;

   h) all'articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4, 5, e 6, comma 2, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 con le seguenti: Agli oneri di cui agli articoli 6, comma 1, e 11, comma 2-bis, pari complessivamente a euro 1 milione per l'anno 2022, a euro 6.750.000 per l'anno 2023 e a euro 4.290.000 annui a decorrere dall'anno 2024;

    2) sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Agli oneri di cui all'articolo 12, comma 7, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Il Relatore