stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.013.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
8.013.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.
(Reddito di dignità)

  1. Al fine di promuovere l'occupazione, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1o aprile 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a termine, ovvero con contratto di apprendistato, è riconosciuta, a domanda e per un periodo di sei mesi purché il contratto abbia durata almeno annuale, il Reddito di dignità quale contributo a copertura di una quota del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 2.800 euro annui e nel limite di spesa complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2019 e di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
  2. Al fine di promuovere l'occupazione stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 10 aprile 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ovvero trasformino il contratto a tempo determinato, purché attivato prima del 31 gennaio 2019, il Reddito di dignità è riconosciuto, a domanda e per un periodo massimo di sei mesi, a copertura di una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 11.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 1.900 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.300 milioni di euro annui.
  3. Nei casi di cui al comma 1, al medesimo datore privato che procede alla trasformazione dei contratti a termine o di apprendistato in essere, entro il 1o dicembre 2019, il Reddito di dignità è riconosciuto, a domanda e per un periodo massimo di dodici mesi, a copertura di una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 20.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 1.300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.600 milioni di euro annui.
  4. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, i datori di lavoro privati e i lavoratori di cui ai commi 1, 2 e 3 sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali, dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La misura di cui ai commi 1, 2 e 3 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.
  5. A carico dei datori di lavoro privati che beneficiano delle somme di cui ai commi 2 e 3 e che nei successivi dodici mesi licenziano uno o più lavoratori, la somma di cui all'articolo 2, comma 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92 è dovuta nella misura del 65 per cento.
  6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riconoscimento delle somme di cui ai commi 1, 2 e 3.
  7. Se il lavoratore assunto ai sensi dei commi da 1 a 3 risulta al momento dell'assunzione beneficiario di Rdc, le agevolazioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 8 si intendono assorbite nell'importo di Reddito di dignità riconosciuto, fatte salve le agevolazioni previste in favore degli enti di formazione di cui al medesimo comma 2.
  8. Al Reddito di dignità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, della presente legge.
  9. Ai maggiori oneri derivanti dall'istituzione e dall'erogazione del Reddito di dignità, nei limiti di spesa complessivi pari a 3.340 milioni di euro per l'anno 2019 e pari a 6.040 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 3.340 milioni di euro per l'anno 2019 e pari a 6.040 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».