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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.200.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/03/2019  [ apri ]
7.200.

  All'articolo 7, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  15-quater. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto del lavoro irregolare, nei confronti dei percettori del Rdc che svolgono attività lavorativa in violazione delle disposizioni legislative vigenti, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è incrementato di 65 unità in soprannumero rispetto all'organico a decorrere dal 1o ottobre 2019. Conseguentemente, al medesimo articolo 826, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, le parole: «505 unità» sono sostituite dalle seguenti: «570 unità»;
   b) alla lettera c), il numero: «1» è sostituito dal seguente: «2»;
   c) alla lettera d), il numero: «169» è sostituito dal seguente: «201»;
   d) alla lettera e), il numero: «157» è sostituito dal seguente: «176»;
   e) alla lettera f), il numero: «171» è sostituito dal seguente: «184».
  15-quinquies. Al fine di ripianare i livelli di forza organica, l'Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un corrispondente numero di unità di personale, ripartite in 32 unità del ruolo ispettori e in 33 unità del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1o ottobre 2019.
  15-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 15-quinquies, pari a euro 342.003,51 per l'anno 2019, a euro 2.380.587,14 per l'anno 2020, a euro 2.840.933,37 per l'anno 2021, a euro 3.012,883,98 per l'anno 2022, a euro 3.071.207,15 per l'anno 2023, a euro 3.093.315,84 per l'anno 2024 e a euro 3.129.005,34 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  15-septies. All'articolo 1, comma 445, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «300 unità per l'anno 2019, a 300 unità per l'anno 2020 e a 330 unità per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «283 unità per l'anno 2019, a 257 unità per l'anno 2020 e a 311 unità per l'anno 2021», le parole: «è integrato di euro 750.000 per l'anno 2019, di euro 1.500.000 per l'anno 2020 e di euro 2.235.000 annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «è integrato di euro 728.750 per l'anno 2019, di euro 1.350.000 per l'anno 2020 e di euro 2.037.500 annui a decorrere dall'anno 2021» e le parole: «Ai relativi oneri, pari a euro 6.000.000 per l'anno 2019, a euro 24.000.000 per l'anno 2020 e a euro 37.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Ai relativi oneri, pari a euro 5.657.739 per l'anno 2019, a euro 21.614.700 per l'anno 2020 e a euro 33.859.355 annui a decorrere dall'anno 2021».

I Relatori
7.200.
approvato

  All'articolo 7 aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  15-quater. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto del lavoro irregolare, nei confronti dei percettori del Rdc che svolgono attività lavorativa in violazione delle disposizioni legislative vigenti, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è incrementato di 65 unità in soprannumero rispetto all'organico a decorrere dal 1o ottobre 2019. Conseguentemente, al medesimo articolo 826, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, le parole: «505 unità» sono sostituite dalle seguenti: «570 unità»;
   b) alla lettera c), il numero: «1» è sostituito dal seguente: «2»;
   c) alla lettera d), il numero: «169» è sostituito dal seguente: «201»;
   d) alla lettera e), il numero: «157» è sostituito dal seguente: «176»;
   e) alla lettera f), il numero: «171» è sostituito dal seguente: «184».
  15-quinquies. Al fine di ripianare i livelli di forza organica, l'Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un corrispondente numero di unità di personale, ripartite in 32 unità del ruolo ispettori e in 33 unità del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1o ottobre 2019.
  15-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 15-quinquies, pari a euro 342.003,51 per l'anno 2019, a euro 2.380.587,14 per l'anno 2020, a euro 2.840.933,37 per l'anno 2021, a euro 3.012,883,98 per l'anno 2022, a euro 3.071.207,15 per l'anno 2023, a euro 3.093.315,84 per l'anno 2024 e a euro 3.129.005,34 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  15-septies. All'articolo 1, comma 445, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «300 unità per l'anno 2019, a 300 unità per l'anno 2020 e a 330 unità per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «283 unità per l'anno 2019, a 257 unità per l'anno 2020 e a 311 unità per l'anno 2021», le parole: «è integrato di euro 750.000 per l'anno 2019, di euro 1.500.000 per l'anno 2020 e di euro 2.325.000 annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «è integrato di euro 728.750 per l'anno 2019, di euro 1.350.000 per l'anno 2020 e di euro 2.037.500 annui a decorrere dall'anno 2021» e le parole: «Ai relativi oneri, pari a euro 6.000.000 per l'anno 2019, a euro 24.000.000 per l'anno 2020 e a euro 37.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Ai relativi oneri, pari a euro 5.657.739 per l'anno 2019, a euro 21.614.700 per l'anno 2020 e a euro 33.859.355 annui a decorrere dall'anno 2021».

I Relatori