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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.200.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/03/2019  [ apri ]
6.200.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: può stipulare con le seguenti: stipula apposite e sopprimere le parole:, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,   Conseguentemente:
   dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Allo scopo di potenziare le attività di controllo e di monitoraggio di cui al comma 6, la dotazione organica del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza è incrementata di cento unità.
  6-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 6-bis, è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, con decorrenza non anteriore al 1o ottobre 2019, l'assunzione straordinaria di cento unità di personale del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 511.383,00 per l'anno 2019, a euro 3.792.248,25 per l'anno 2020, a euro 4.604.145,50 per l'anno 2021, a euro 5.293.121 per l'anno 2022, a euro 5.346.461,25 per l'anno 2023 e a euro 5.506.482 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero quanto a euro 511.383 per l'anno 2019, a euro 3. 792.249 per l'anno 2020 e a euro 5.506.482 annui a decorrere dall'anno 2021.
  6-quater. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, le parole: «, a decorrere dal 1o gennaio 2017,» sono soppresse e le parole: «23.602 unità» sono sostituite dalle seguenti: «23.702 unità»;
  6-quinquies. All'articolo 36, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole: «28.602 unità » sono sostituite dalle seguenti: «28.702 unità ».

I Relatori
6.200.
approvato

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: può stipulare con le seguenti: stipula apposite e sopprimere le parole:, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
  6-bis. Allo scopo di potenziare le attività di controllo e di monitoraggio di cui al comma 6, la dotazione organica del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza è incrementata di cento unità.
  6-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 6-bis, è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, con decorrenza non anteriore al 1o ottobre 2019, l'assunzione straordinaria di cento unità di personale del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 511.383,00 per l'anno 2019, a euro 3.792.248,25 per l'anno 2020, a euro 4.604.145,50 per l'anno 2021, a euro 5.293.121 per l'anno 2022, a euro 5.346.461,25 per l'anno 2023 e a euro 5.506.482 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero quanto a euro 511.383 per l'anno 2019, a euro 3. 792.249 per l'anno 2020 e a euro 5.506.482 annui a decorrere dall'anno 2021.
  6-quater. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, le parole: «, a decorrere dal 1o gennaio 2017,» sono soppresse e le parole: «23.602 unità» sono sostituite dalle seguenti: «23.702 unità»;
  6-quinquies. All'articolo 36, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole: «28.602 unità» sono sostituite dalle seguenti: «28.702 unità».

I Relatori