Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: sentiti l'ANPAL e il Garante per la protezione dei dati personali, aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.
Conseguentemente:
a) al comma 2, capoverso lettera d-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro;
b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Le regioni dotate di un proprio sistema informativo, accessibile in forma integrata dai servizi delle politiche del lavoro e delle politiche sociali ed eventualmente da altri servizi, concordano, con le piattaforme di cui al comma 1, le modalità di colloquio e di trasmissione delle informazioni in modo da garantire l'interoperabilità dei sistemi, anche attraverso la cooperazione applicativa;
c) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: ai centri per l'impiego e ai comuni, con le seguenti: ai centri per l'impiego e ai comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale,;
d) al comma 4, alinea, sostituire le parole: dai centri per l'impiego, dai soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, e dai comuni all'ANPAL e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, per il loro tramite, all'INPS con le seguenti: tra i centri per l'impiego, i soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, i comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, l'ANPAL, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS;
e) al comma 4, lettera c), sostituire le parole: entro cinque giorni dal momento in cui si verificano con le seguenti: entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare;
f) al comma 7, sostituire le parole: dall'ANPAL, dai centri per l'impiego con le seguenti: dall'ANPAL, dai centri per l'impiego, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano,.
Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: sentiti l'ANPAL e il Garante per la protezione dei dati personali, aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;
Conseguentemente:
a) al comma 2, capoverso lettera d-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro;
b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Le regioni dotate di un proprio sistema informativo, accessibile in forma integrata dai servizi delle politiche del lavoro e delle politiche sociali ed eventualmente da altri servizi, concordano, con le piattaforme di cui al comma 1, le modalità di colloquio e di trasmissione delle informazioni in modo da garantire l'interoperabilità dei sistemi, anche attraverso la cooperazione applicativa;
c) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: ai centri per l'impiego e ai comuni, con le seguenti: ai centri per l'impiego e ai comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale,;
d) al comma 4, alinea, sostituire le parole: dai centri per l'impiego, dai soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, e dai comuni all'ANPAL e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, per il loro tramite, all'INPS con le seguenti: tra i centri per l'impiego, i soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, i comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, l'ANPAL, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS;
e) al comma 4, lettera c), sostituire le parole: entro cinque giorni dal momento in cui si verificano con le seguenti: entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare;
f) al comma 7, sostituire le parole: dall'ANPAL, dai centri per l'impiego con le seguenti: dall'ANPAL, dai centri per l'impiego, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano,.