Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Spese per il personale degli enti locali)
1. Le spese per il personale comunale impiegato per le attività di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 7, non si computano ai fini del rispetto dei limiti di spesa definiti dalle seguenti disposizioni di legge:
a) articolo 1, commi 551-quater e 562, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;
b) articolo 9, comma 28, del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122;
c) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
d) articolo 243-bis, commi 8, lettera g), e 9, lettera a) e c-bis), e 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.