Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di sicurezza dei soggetti attuatori del Rdc)
1-bis. Al fine di ridurre i rischi per gli operatori e i professionisti attuatori del Rdc, coerentemente con quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le organizzazioni e le istituzioni coinvolte, comunque laddove operino professionisti assistenti sociali, prevedono specifiche misure di sicurezza volte a prevenire e gestire gli episodi di violenza, modalità di rilevazione e segnalazione degli eventi sentinella da parte degli enti di appartenenza, protocolli operativi con le forze dell'ordine al fine di garantire interventi tempestivi nonché procedure di presa in carico della vittima di atti violenti.