Al comma 8, lettera b), numero 5), dopo le parole: integrato al comma 9, aggiungere le seguenti: esclusivamente in presenza di nuclei familiari con componenti totalmente non autosufficienti l'offerta retributiva «congrua» non potrà essere inferiore di quella individuata al minimo dalle prestazioni di cura effettuate per la persona con disabilità dal familiare lavoratore.