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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.31.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
4.31.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: fatta salva la valutazione di bisogni sociali o socio sanitari connessi ai compiti di cura, con le seguenti: fatta salva la valutazione di bisogni sociali o socio sanitari o socio educativi connessi ai compiti di cura che richiedano l'attivazione di un Patto per l'inclusione sociale di cui ai commi 11, 12 e 13 del presente articolo, secondo le modalità previste dal comma 13-bis del presente articolo.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo articolo, comma 13, sopprimere le parole: Gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà sono comunque attivati, ove opportuni e richiesti, anche in favore dei beneficiari che sottoscrivono il Patto per il lavoro;
   b) dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
  13-bis. Il Patto per l'inclusione sociale può essere attivato anche in favore dei beneficiari che sottoscrivono il Patto per il lavoro, qualora emergano bisogni del nucleo familiare non connessi soltanto alla situazione lavorativa. Le Regioni individuano, con proprio atto di programmazione, le modalità organizzative per la collaborazione tra Centri per l'impiego e Comuni ai fini di garantire le valutazioni integrate di carattere lavorativo e sociale anche mediante protocolli o unità valutative specificamente dedicate, sulla base di linee guida approvate in sede di Conferenza Unificata.
  13-ter. In sede di Conferenza Unificata sono individuati criteri che stabiliscano delle priorità di accesso dei beneficiari ai percorsi previsti dal Patto per l'inclusione sociale.