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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.23.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
3.23.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'integrazione del reddito di cui al precedente periodo è comunque riconosciuta ai soggetti senza fissa dimora o in condizione di povertà estrema, certificati dalle strutture socio sanitarie pubbliche o dagli enti assistenziali convenzionati con gli enti locali;.

  Conseguentemente:
   all'articolo 12, comma 1, le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.194 milioni di euro nel 2019, di 7.431 milioni di euro nel 2020, di 7.655 milioni di euro nel 2021 e di 7.510 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   all'articolo 27, comma 2, le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a), sono sostituite dalle seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a), ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)».