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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 26-sexies.06.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
26-sexies.06.

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 26-septies.
(Misure in materia di irrilevanza dei trattamenti pensionistici di guerra)

  1. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non rilevano i trattamenti pensionistici di guerra.
  2. Al primo comma dell'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, dopo le parole: «nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici,» sono inserite le seguenti: «per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi».
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.