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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 26-sexies.016.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
26-sexies.016.

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 26-septies.
(Misure in favore delle imprese per la valorizzazione del capitale umano)

  1. All'articolo 2424 del codice civile, al comma primo, dopo il numero 5, è inserito il seguente:
   «5-bis) il Capitale Intellettuale, costituito dal Capitale Umano e dal Know-how aziendale».

  2. Dopo l'articolo 2424-bis del codice civile, è aggiunto il seguente:

«Art. 2424-ter.
(Disposizioni relative alla contabilizzazione del capitale intellettuale)

  1. La certificazione degli elementi e degli algoritmi di calcolo utilizzati per la valorizzazione delle «competenze a sistema», può essere rilasciata solo da organismi di valutazione della conformità accreditati, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie 17021 e necessariamente per entrambi i seguenti schemi: UNI EN ISO 9001:15 IAF 37, UNI ISO 29990. Detto accreditamento deve essere posseduto da almeno due anni dalla data di rilascio del certificato all'azienda certificanda.
  2. Il valore del Capitale Intellettuale (CI) può essere iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale del bilancio, se l'azienda dimostra di soddisfare in modo continuativo i seguenti criteri:
   a) realizza un piano annuale di formazione interna superiore a cinque giornate di formazione per anno fiscale per dipendente;
   b) utilizza un sistema di valutazione annuale delle prestazioni dei lavoratori;
   c) svolge attività di ricerca e sviluppo interna o esterna così come previsto in base alla normativa vigente;
   d) applica ed esegue un sistema di gestione dei rischi legati agli obiettivi aziendali.

  3. Nella nota integrativa deve essere fornita una spiegazione a supporto del soddisfacimento dei criteri di cui al comma precedente evidenziando:
   a) lo schema del piano formativo erogato indicando oggetto, durata e numero discenti;
   b) la descrizione del sistema di valutazione annuale delle prestazioni dei lavoratori e il grado di applicazione;
   c) la descrizione delle attività svolte o in corso afferenti alla ricerca e sviluppo;
   d) la descrizione del sistema di gestione dei rischi adottato.

  4. La determinazione del calcolo finale deve tenere altresì conto dei seguenti criteri:
   a) i dipendenti devono essere assunti da almeno dodici mesi e con contratto a tempo indeterminato;
   b) il costo da considerare è il costo pieno del dipendente;
   c) i valori utilizzati per la formula e per i calcoli della determinazione del Capitale Intellettuale, devono rinvenire da riferimenti statistici nazionali legati al mondo del lavoro.

  5. Il valore del Capitale Intellettuale (CI) determinato, non potrà essere superiore al valore dell'EBIT rinveniente dal bilancio dell'azienda dell'anno di riferimento.».

  3. Le disposizioni di cui agli articoli 2424 e 2424-ter del codice civile, come modificati e introdotti dal presente articolo si applicano a decorrere dal bilancio d'esercizio riferito all'anno di entrata in vigore del presente decreto.
  4. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.