Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 26-septies.
(Trattamento pensionistico dei lavoratori frontalieri in quiescenza)
1. I redditi di pensione maturati a seguito di rapporti di lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da persone residenti nel territorio dello Stato sono imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente euro 7.500.