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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 24.01.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
24.01.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Fondo per la rivalutazione del trattamento di quiescenza per i lavoratori della società Poste Italiane s.p.a.)

  1. Al fine di riconoscere gradualmente la rivalutazione del trattamento di quiescenza sia dei lavoratori cessati che di quelli ancora in servizio di Poste Italiane S.p.a., viene istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione finanziaria pari a 91 milioni di euro annui dal 2019 al 2027 e pari a 9 milioni di euro annui dal 2028 al 2040.
  2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le norme attuative per la rivalutazione di cui al comma 1 nel limite delle somme del predetto Fondo.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 27, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 1,75 per gli apparecchi di cui alla lettera b)»;
   b) all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 24-bis, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono incrementate di 159 milioni di euro per l'anno 2019, di 309 milioni di euro annui fino all'anno 2027 e di 391 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.