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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 23.4.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
23.4.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Al fine di riconoscere gradualmente la rivalutazione del trattamento di quiescenza sia dei lavoratori cessati che di quelli ancora in servizio di Poste Italiane S.p.A., viene istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione finanziaria pari a 91 milioni di euro annui dal 2019 al 2027 e pari a 9 milioni di euro annui dal 2028 al 2040.
  8-ter. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le norme attuative per la rivalutazione di cui al comma 8-bis nel limite delle somme del predetto Fondo.
  8-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 91 milioni di euro annui dal 2019 al 2027 e pari a 9 milioni di euro annui dal 2028 al 2040, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.