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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 23.12.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
23.12.

  Al comma 1, sopprimere le parole: di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo articolo 23:
  1) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: Sulla base di fino a: 214 con le seguenti: Sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall'ente responsabile per l'erogazione del trattamento di fine servizio comunque denominato, i soggetti di cui al precedente comma 1, i soggetti che accedono, o che hanno avuto accesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, al trattamento di pensione ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché i soggetti che cessano il rapporto di lavoro per motivi diversi dal pensionamento;
  2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: l'INPS trattiene il relativo importo dall'indennità di fine servizio comunque denominata, con le seguenti: il soggetto che corrisponde l'indennità di fine servizio comunque denominata trattiene il relativo importo da tale indennità;
  3) al comma 2, terzo periodo sostituire le parole: Gli importi trattenuti dall'INPS con le seguenti: Gli importi trattenuti;
  4) al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile;
  5) al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: e nel limite dell'importo finanziato con le seguenti: e nel limite dell'importo trattenuto;
  6) al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: che i soggetti di cui al primo periodo del presente comma vantano nei confronti dell'INPS con le seguenti: che i lavoratori di cui al primo periodo del presente comma vantano nei confronti dei soggetti che corrispondono l'indennità di fine servizio;
  7) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri relativi al comma 2, pari a 3,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 3,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
   b) all'articolo 24, comma 1, sostituire le parole da: L'aliquota sull'imposta sul reddito delle persone fisiche fino a: è ridotta con le seguenti: L'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata sull'indennità di fine servizio comunque denominata spettante ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è ridotta, anche in caso di cessazione del rapporto per motivi diversi dal pensionamento.