stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 22.5.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
22.5.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. I soggetti interessati da processi di agevolazione all'esodo in quanto dipendenti di imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, rientranti nei settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono optare per una sospensione delle quote annuali costanti delle detrazioni delle spese indicate negli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, spettanti per i periodi di permanenza ai Fondi medesimi pari o superiori a sei mesi nell'anno solare. La sospensione ha effetto fino all'anno precedente a quello di accesso alla prestazione pensionistica INPS, se la decorrenza della pensione è stabilita tra il 1o gennaio ed il 1o giugno di quest'ultimo. Se la decorrenza della pensione è fissata nel secondo semestre dell'anno, la sospensione è applicata fino all'anno medesimo. Al termine del periodo di sospensione la detrazione delle quote annuali costanti residue riprende a decorrere a partire dalla prima quota sospesa e per gli anni successivi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione.