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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 22.01.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
22.01.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Commissione tecnica di studio sulla gravosità delle occupazioni)

  1. È istituita, presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), la Commissione tecnica di studio sulla gravosità delle occupazioni. La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto delle politiche previdenziali e assistenziali in materia di lavori usuranti e gravosi, con particolare riferimento alla correlazione tra fattori oggettivi di rischio, anche connessi all'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni, età anagrafica e altre condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici.
  2. La Commissione dura in carica tre anni. Essa è presieduta dal presidente dell'ISTAT ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL e del Consiglio superiore degli attuari, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. La Commissione è integrata da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 2. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.
  4. Entro il 15 settembre di ciascun anno, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione, il Governo presenta alle Camere una relazione recante:
   a) una ricognizione delle mansioni e dei lavori individuati come usuranti ovvero particolarmente pesanti o gravosi, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici interessati, nonché alle condizioni oggettive di gravosità o rischiosità della prestazione;
   b) ferme restando le prerogative già riconosciute dalla disciplina vigente ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché alle mansioni o attività particolarmente gravose di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2018, eventuali proposte per l'aggiornamento dei meccanismi di sterilizzazione o adeguamento dei requisiti previdenziali alla speranza di vita previsti a legislazione vigente per i lavori usuranti o gravosi, come individuati su base oggettiva in ragione del carattere usurante, rischioso o gravoso dell'occupazione, nonché delle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolti.

  5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.