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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.02.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
21.02.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure concernenti i trattamenti pensionistici di reversibilità in favore dei superstiti)

  1. Alla legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 1, comma 41, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «L'aliquota percentuale della pensione da liquidare al coniuge superstite è elevata al 100 per cento quando nell'anno di decorrenza il beneficiario risulti sprovvisto di redditi di qualsiasi natura, escludendo quello concernente la prima casa o quello derivante dall'utilizzo da parte del coniuge superstite dell'unità immobiliare a titolo di usufrutto»;
   b) la tabella F è sostituita dalla seguente: TABELLA F – (V. Articolo 1, comma 41) – TABELLA RELATIVA AI CUMULI TRA TRATTAMENTI PENSIONISTICI AI SUPERSTITI E REDDITI DEL BENEFICIARIO

Tabella F
(V. Articolo 1, comma 41)

TABELLA RELATIVA AI CUMULI TRA TRATTAMENTI PENSIONISTICI AI SUPERSTITI E REDDITI DEL BENEFICIARIO

Reddito pari o inferiore a 6 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1o gennaio di ogni anno:

percentuale di cumulabilità pari al 100 per cento del trattamento di reversibilità.

Reddito superiore a 7 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1o gennaio di ogni anno:

percentuale di cumulabilità pari al 75 per cento del trattamento di reversibilità.

Reddito superiore a 8 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1o gennaio di ogni anno:

percentuale di cumulabilità pari al 50 per cento del trattamento di reversibilità.

  2. I redditi da pensione di reversibilità di cui sono titolari i figli del dante causa non concorrono alla determinazione del limite di reddito previsto dal comma 2 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e si considerano a carico del coniuge superstite.
  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nei limiti di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 250 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.