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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 20.9.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
20.9.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6.1. In deroga alle disposizioni vigenti, al fine di definire modalità di estinzione dei debiti dei datori di lavoro agricoli e dei lavoratori autonomi agricoli verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ivi compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai soggetti debitori è consentito chiudere le posizioni previdenziali pregresse mediante il versamento del 30 per cento delle somme dovute senza oneri e sanzioni, ripartite in 24 rate mensili da versare dalla data fissata dal decreto di cui all'ultimo periodo. L'adesione al procedimento di saldo e stralcio sospende i giudizi pendenti e le procedure di riscossione e recupero relativi ai suddetti carichi contributivi risultanti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Tali procedimenti sono considerati chiusi al momento del completamento dei versamenti. I datori di lavoro agricoli e dei lavoratori autonomi agricoli sono ammessi alle facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione secondo le modalità del presente articolo. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole forestali ed alimentari e del turismo da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono dettate le modalità attuative del presente comma.