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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 20.14.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
20.14.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I dipendenti delle pubbliche amministrazioni all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, possono riscattare periodi di aspettativa non retribuita previsti dall'ordinamento nella misura massima di cinque anni. Anche ai fini del raggiungimento del requisito pensionistico attraverso il computo dell'esperienza lavorativa presso il settore privato, i dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per i periodi e ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 18 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Gli stessi periodi, salvo diversa disposizione contrattuale, possono essere oggetto di rinnovo per non più di due volte.