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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.66.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
2.66.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: in modo continuativo aggiungere le seguenti; nonché coloro che acquisiscono una residenza virtuale a partire dal terzo mese successivo all'avvenuta iscrizione.

  Conseguentemente:
   all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.044 milioni di euro nel 2019, di 7.281 milioni di euro nel 2020, di 7.505 milioni di euro nel 2021 e di 7.360 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
   all'articolo 27, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)»;