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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.56.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
2.56.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il totale dei parametri è in ogni caso elevato di 0,4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza e di 0,2 per ogni componente con disabilità media come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 e fino ad un massimo di 2,5.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 , con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.594 milioni di euro nel 2019, di 7.831 milioni di euro nel 2020, di 8.055 milioni di euro nel 2021 e di 7.910 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   b) all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a), con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a), ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)»;
   c) all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.