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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.33.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
2.33.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole:
  euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, con le seguenti: euro 5.000 per ogni componente con disabilità media ed euro 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013,.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.