Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: cumulativamente e alla lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2-bis) iscritto in anagrafe presso una via fittizia territorialmente non esistente, ma equivalente in valore giuridico generalmente riservata alle persone senza dimora che pur in assenza di un'abitazione mantengono il diritto oggettivo ad una iscrizione anagrafica ai sensi della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e si considerano residenti nel comune ove eleggono il proprio domicilio.