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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.159.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
2.159.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: euro 5.000 per ogni componente con disabilità aggiungere le seguenti: e di euro 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente;.

  Conseguentemente:
   a) sostituire il comma 4 con il seguente.

  4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino un massimo di 2,1, ovvero sino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficiente come definita ai fini ISEE;
   b) all'articolo 28 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), e comma 4, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2019 e 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.