Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il parametro di scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4, è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino a un massimo di 2,1, ovvero sino ad un massimo di 2,5 nel caso di nuclei familiari con cinque o più componenti. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come definita a fini ISEE, il parametro della scala di equivalenza è in ogni caso ulteriormente incrementato per ciascuno di tali componenti di un valore pari a 0,1 e, a decorrere dall'anno 2021, di un valore pari a 0,2, anche in deroga ai predetti limiti massimi.