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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.122.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
2.122.

  Al comma 1-bis, premettere il seguente periodo: Ai fini dell'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 5 e con specifico riferimento ai requisiti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, la residenza delle persone senza dimora può essere individuata anche presso le relative strutture, pubbliche o private, che erogano servizi di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, e al decreto ministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 18 maggio 2018.

  Conseguentemente, all'articolo 5, al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Nei casi di cui all'articolo 2, comma 1-bis, primo periodo, l'ente gestore delle strutture per persone senza dimora certifica il requisito di residenza trasmettendolo ai comuni di interesse ai fini della verifica di cui al presente comma.