Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Non hanno diritto all'RdC i nuclei familiari che abbiano tra i componenti soggetti condannati, in via definitiva, per:
a) delitti contro la vita e l'incolumità individuale di cui al Capo I del Titolo XII del Libro II del codice penale;
b) reati di natura sessuale di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies del codice penale;
c) reati in materia di sostanze stupefacenti ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 305 del 1990;
d) reato di associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis del codice penale;
e) delitti contro la personalità internazionale dello Stato di cui al Capo I del Titolo I del Libro II del codice penale;
f) delitti contro la personalità interna dello Stato di cui al Capo II del Titolo I del Libro II del codice penale.