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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.101.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
2.101.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Non hanno diritto all'RdC i nuclei familiari che abbiano tra i componenti soggetti condannati, in via definitiva, per:
   a) delitti contro la vita e l'incolumità individuale di cui al Capo I del Titolo XII del Libro II del codice penale;
   b) reati di natura sessuale di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies del codice penale;
   c) reati in materia di sostanze stupefacenti ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 305 del 1990;
   d) reato di associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis del codice penale;
   e) delitti contro la personalità internazionale dello Stato di cui al Capo I del Titolo I del Libro II del codice penale;
   f) delitti contro la personalità interna dello Stato di cui al Capo II del Titolo I del Libro II del codice penale.