Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 179 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
e) versano in una condizione psicofisica invalidante, debitamente accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, a seguito dell'uccisione del figlio da parte dell'altro genitore.