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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.4.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
16.4.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il trattamento pensionistico di cui al comma 1 è riconosciuto, alle stesse condizioni, anche alle lavoratrici la cui pensione viene liquidata da enti che gestiscono forme sostitutive dell'Assicurazione generale obbligatoria, nel limite massimo di una maggiore spesa pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente all'articolo 27, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 1,50 per gli apparecchi di cui alla lettera b)».