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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.1.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
16.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.
(Opzione donna)

  1. Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, fino al 31 dicembre 2021, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, è confermata, alle condizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'anzianità anagrafica pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, come adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2022, ai fini dell'accesso al regime di cui al comma 1 i requisiti anagrafici di cui al medesimo comma 1 sono incrementati di 12 mesi per ciascun anno solare, fino a concorrenza con il requisito anagrafico di sessantaquattro anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva.