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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.01.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
16.01.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Opzione donna per esodate)

  1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, per le iscritte all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in disoccupazione involontaria in qualità di esodate, il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo del 30 aprile 1997, n. 180, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2019 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, con riduzione per le lavoratrici che scontano 1 anno in meno di anzianità contributiva per ciascun figlio, e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome. Il predetto requisito di età anagrafica non è adeguato, agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Ai beneficiari di cui al presente comma è consentito il cumulo contributivo tra AGO e Gestione separata.
  2. Il comma 1 si applica per i soggetti che si trovano in stato di disoccupazione involontaria, alle lavoratrici in possesso di un'anzianità contributiva di 35 anni, alle lavoratrici di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle lavoratrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi le lavoratrici agricoli a tempo determinato e le lavoratrici in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, entro il 31 dicembre 2020, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data. Per i lavoratori di cui al citato articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f) della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera e), della legge, n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico o a chiamata non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia o alla soluzione.
  3. I benefici di cui al comma 2 sono riconosciuti nel limite di 9.000 soggetti e nel limite massimo di 62,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 93,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 100,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 84,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 67,6 milioni di euro per l'anno 2023, di 48,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 29,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 15,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 4,0 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2030.
  4. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede sulle disponibilità del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.