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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 15.8.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
15.8.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Ai fini dell'accesso alla pensione anticipata di cui al comma 1, i requisiti contributivi richiesti per le donne sono ridotti di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 182 milioni per il 2019, di 160 milioni per il 2020, di 114 milioni per il 2021, di 42 milioni per il 2022 e di 2,5 milioni a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.