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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 15.06.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
15.06.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Accesso anticipato al trattamento minimo pensionistico in favore delle madri che assistono figli gravemente disabili)

  1. Alle madri che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di figli disabili, con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuto, su richiesta, il diritto all'erogazione anticipata del trattamento minimo pensionistico. Il diritto previdenziale di cui al presente comma è riconosciuto alle madri che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età, a fronte di un periodo di assistenza continuativa del familiare disabile pari almeno a dieci anni, a seguito del versamento e dell'accredito di almeno quindici annualità di contributi previdenziali.
  2. Il diritto previdenziale concesso alle madri con figli disabili al 100 per cento è riconosciuto a condizione che il figlio disabile non sia stato ricoverato a tempo pieno in modo continuativo in un istituto specializzato, nei dieci anni di cui al comma 1, ovvero non risulti stabilmente ricoverato a tempo pieno, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in un istituto specializzato.
  3. Ai fini del riconoscimento del diritto all'erogazione minima anticipata del trattamento pensionistico, la madre presenta un'apposita domanda all'INPS. Alla domanda, che riporta i dati anagrafici del richiedente, sono allegati in originale o in copia conforme all'originale:
   a) la certificazione attestante l'invalidità al 100 per cento, la totale inabilità lavorativa e la condizione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relative al disabile assistito, di cui al comma 1 del presente articolo, rilasciate dalle commissioni mediche preposte;
   b) la certificazione attestante il numero di annualità di contribuzione versate dalla madre quando ha prestato attività lavorativa.

  4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.