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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 15.02.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
15.02.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Anticipo età lavoratrici madri)

  1. Per i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, determinati dalla somma della quota di pensione calcolata secondo il sistema retributivo e della quota di pensione calcolata secondo il sistema contributivo, a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito anagrafico di accesso alla pensione di vecchiaia ed alla pensione anticipata pari a quattro mesi per ogni figlio e nel massimo di dodici mesi. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione della quota di pensione calcolata secondo il sistema contributivo con applicazione del moltiplicatore di cui alla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli.