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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.3.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
14.3.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le donne il requisito contributivo di cui al primo periodo è ridotto di dodici mesi per ogni figlio nel limite massimo di ventiquattro mesi. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, si provvede sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

ident. 14.34.