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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.2.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
14.2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14
(Misure per la flessibilità del sistema previdenziale)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i soggetti con primo accredito contributivo successivo al 1o gennaio 1996 ovvero che optino per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, il diritto di accesso alla pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei seguenti requisiti:
   a) maturazione di un'anzianità contributiva non inferiore a 20 anni;
   b) possesso del requisito anagrafico di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come adeguato alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

  2. Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo di cui al comma 1, lettera a), a decorrere dalla data di maturazione del requisito anagrafico di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, i soggetti con un'anzianità contributiva inferiore a 20 anni possono riscattare, in tutto o in parte, entro il limite massimo di 5 anni, i periodi non coperti da contribuzione e i periodi di lavoro svolto con contratto a tempo parziale. L'onere è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno ammesso a riscatto, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, ridotta nella misura della metà. Il contributo da riscatto è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
  3. Il comma 7 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.
  4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1o gennaio 1996 ovvero che optino per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, è conseguito al compimento del requisito anagrafico di sessantaquattro anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva.
  5. L'articolo 24, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.