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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.13.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
14.13.

  Sostituirlo con i seguenti: Articolo 14. – (Disposizioni in materia di libertà pensionistica) – 1. A decorrere dal 1o giugno 2019, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno maturato un'anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, possono conseguire il diritto alla libertà pensionistica al raggiungimento di un'età anagrafica minima di 62 anni e un'anzianità contributiva di 35 anni, purché l'importo dell'assegno sia almeno pari a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale. A decorrere dal 1o giugno 2019 le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 non trovano applicazione, fatte salve le diverse indicazioni.
  2. L'importo della pensione è calcolato secondo le regole previste dai rispettivi ordinamenti previdenziali. A tale importo si applica una riduzione o una maggiorazione correlata all'età dell'effettivo pensionamento, ai sensi della tabella A allegata al presente decreto-legge, al fine di conseguire l'invarianza complessiva dei costi.
  3. A prescindere dall'età anagrafica, la percentuale di riduzione di cui al comma 2 è diminuita di 0,3 punti percentuali nel caso in cui il beneficiario possa far valere almeno trentasei anni di contribuzione. È altresì ridotta di 0,4 punti percentuali nel caso in cui il beneficiario possa far valere almeno trentasette anni di contribuzione e di ulteriori 0,4 punti percentuali nel caso in cui il beneficiario abbia maturato almeno trentotto anni di contribuzione.
  4. Per i soli beneficiari di età anagrafica compresa fra 62 e 64 anni, in presenza di almeno trentanove anni di contribuzione, la percentuale di riduzione di cui al comma 2 è ulteriormente ridotta di 0,9 punti percentuali. Per i soli beneficiari di età anagrafica pari a 65 anni, in presenza di almeno trentanove anni di contribuzione, la percentuale di riduzione di cui al comma 2 è ulteriormente ridotta di 0,9 punti percentuali. In presenza di almeno quaranta anni di contribuzione, la percentuale di riduzione di cui al comma 2 è pari alla metà di quella prevista per la medesima età anagrafica in presenza di almeno 39 anni di contribuzione.
  5. Se più favorevoli per la persona interessata, sono fatte salve le disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 167, le disposizioni in materia di esclusione dai limiti anagrafici per le persone che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva previsto per le pensioni di anzianità, secondo le regole vigenti al 31 dicembre 2011. Sono fatti salvi i trattamenti previsti dall'articolo 1, comma 179 e seguenti e comma 199 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232, rispettivamente in materia di Ape sociale e di lavoratori cosiddetti precoci.

Articolo 14-bis.
(Benefìci previdenziali per i lavoratori con carichi di cura)

  1. Agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che assistono familiari con disabilità grave o non autosufficienti e che necessitano di assistenza continuativa, in quanto non in condizione di poter svolgere gli atti quotidiani della vita, possono conseguire, a domanda, l'accesso anticipato al pensionamento, in una delle seguenti modalità:
   a) per ogni anno di assistenza e cura, un anticipo di tre mesi per l'accesso alla pensione di vecchiaia, fino a un massimo di cinque anni;
   b) indipendentemente dall'età anagrafica, il diritto alla pensione anticipata a seguito del versamento di trenta anni di contributi previdenziali, di cui almeno cinque nel periodo di assistenza del familiare;
   c) una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva, per un massimo di cinque anni, versata in costanza di assistenza al familiare convivente disabile;
   d) solo per i genitori, una contribuzione figurativa di un anno ogni cinque anni di contribuzione effettiva.

Articolo 14-ter.
(Benefìci previdenziali per le lavoratrici madri)

  1. Alle lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno compiuto almeno 60 anni di età, ai fini della maturazione del requisito contributivo per l'accesso alla pensione senza le penalizzazioni di cui all'articolo 14, sono riconosciuti 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di cinque anni.
  2. Alla misura di cui al comma 1 può accedere il padre in caso di totale assenza della madre.

  Conseguentemente,
   a) all'articolo 22 sostituire le parole:
quota 100 di cui al presente decreto entro il 31 dicembre 2021 con le seguenti: ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto-legge;
   b) all'articolo 23 sopprimere le parole: quota 100;
   c) all'articolo 28 apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 2, alinea, sostituire le parole: dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26 e 27, comma 5, valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: dagli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26 e 27, comma 5, valutati in 12.279,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 18.067,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 18.616,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 17.787,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 15.996,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 13.552,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 12.629,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 11.665,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 12.035,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 11.564,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028;
    2) al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   c-bis) quanto a 7.560 milioni di euro per l'anno 2019 e a 9.350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, quali ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis e 14-ter, si provvede a valere sulle maggiori entrate rinvenienti:
    sino al limite massimo di 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dal 1o gennaio 2019 le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali, al fine di garantire una riduzione delle relative spese per un importo non inferiore a 4.500 milioni di euro annui. Al di fuori delle modalità di approvvigionamento del presente comma le amministrazioni citate possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali;
    sino al limite massimo di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, da interventi di variazione delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare un importo annuo di 5.000 milioni di euro, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

   d) aggiungere la seguente Tabella:

Tabella A
(articolo 14, comma 2)

Età di pensionamento effettivo Percentuale di riduzione o di maggiorazione con trentacinque anni di contribuzione
62 -8%
63 -6%
64 -4%
65 -2%
66 0
67 2%
68 4%
69 6%
70 8%