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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.10.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
14.10.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  10-octies. All'articolo 24 del decreto-legge 5 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 7 è sostituito dal seguente:
  «7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni»;
   b) il comma 11 è sostituito dal seguente:
  «11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1o gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì, al compimento del requisito anagrafico di 63 anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno 20 anni di contribuzione effettiva».

  10-novies. Agli oneri derivanti dal comma 10-octies si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.