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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14-bis.2.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
14-bis.2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14-bis.
(Disciplina delle capacità assunzionali degli Enti locali e flessibilità nell'utilizzo delle graduatorie degli Enti locali)

  1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per il triennio 2019-2021, al fine di garantire le attività di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 7, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima delle cessazioni che concorrono a produrre il relativo turn-over. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
  2. In deroga al comma 361 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche al fine di procedere al reclutamento di personale per cessazioni non programmabili nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 7, gli Enti locali hanno la facoltà di limitare nel bando dei concorsi finalizzati all'assunzione di personale destinato il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
  3. Al comma 366 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «personale scolastico», sono aggiunte le seguenti: «ed educativo, anche degli enti locali,».
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, all'articolo 14-ter, sopprimere il comma 2.