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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.4.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
13.4.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Le province autonome possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari del reddito di cittadinanza nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa potestà amministrativa, perseguendo le finalità del presente decreto. Le province autonome possono prevedere che misure aventi finalità analoghe a quelle del reddito di cittadinanza, adottate e finanziate secondo il proprio ordinamento, siano comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali affinché le stesse non siano computate ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento del reddito di cittadinanza.