Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le Province autonome di Trento e Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari del reddito di cittadinanza nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa potestà amministrativa, perseguendo le finalità del presente decreto. Le Province possono prevedere che misure aventi finalità analoghe a quelle del reddito di cittadinanza, adottate e finanziate secondo il proprio ordinamento, siano comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinché le stesse non siano computate ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento del reddito di cittadinanza.