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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.05.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
13.05.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Introduzione della flat tax al 23 per cento)

  1. Al Testo unico in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 11 è sostituito con il seguente:

«Art. 11.

  1. L'imposta lorda è determinata applicando l'aliquota del 23 per cento sul reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e della deduzione per assicurare la progressività dell'imposta di cui ai commi 2 e 3.
  2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono in misura prevalente uno o più redditi di cui agli articoli 49, 50, 53, 55, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), il reddito complessivo non è imponibile:
   a) fino a concorrenza dell'importo di 13.000 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro;
   b) fino a concorrenza del prodotto tra 13.000 euro e la frazione corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro, ma non a 37.000 euro;
   c) fino a concorrenza dell'importo di 3.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 37.000 euro.

  3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono in misura prevalente uno o più redditi diversi da quelli di cui al comma 2, il reddito complessivo non è imponibile fino a concorrenza dell'importo di 3.000 euro.
  4. Ai fini dei commi 2 e 3, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.
  5. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste nell'articolo 12, nonché in altre disposizioni di legge.
  6. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti di imposta è superiore a quello dell'imposta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi;».
   b) all'articolo 77, le parole: «24 per cento», sono sostituite con le seguenti: «23 per cento».

  2. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 50.000 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede:
   a) quanto a 25.000 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati;
   b) quanto a 25.000 milioni di euro a decorrere dal 2019, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 25.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della, spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 25.000 milioni di euro per l'anno 2020 e 25.000 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

  3. I commi da 17 a 22 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.