Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Contributo di solidarietà a sostegno delle prestazioni previdenziali delle nuove generazioni)
1. Al fine di contribuire all'equilibrio e all'equità del sistema previdenziale nonché di attuare misure di sostegno per le prestazioni previdenziali delle nuove generazioni, a partire dal 1o maggio 2019 e per un periodo di cinque anni, è istituito un contributo di solidarietà a carico dei redditi da pensione di ammontare non inferiore a 5000 euro netti.
2. Il gettito derivante dal contributo di solidarietà confluisce in fondi comuni per l'equità previdenziale appositamente istituiti presso gli enti previdenziali e finalizzati a garantire idonee misure di compensazione e di sostegno per le prestazioni previdenziali delle nuove generazioni.
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto le procedure e le modalità di attuazione della presente disposizione.