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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.39.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
12.39.

  Al comma 1, sostituire le parole: 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: 5.903 milioni di euro nel 2019, di 7.140 milioni di euro nel 2020, di 7.364 milioni di euro nel 2021 e di 7.219 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;

  Conseguentemente:
   a) sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Al fine di stabilizzare il personale con rapporto di lavoro parasubordinato e a tempo determinato, ANPAL servizi S.p.A. è autorizzata ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, il personale già impiegato da ANPAL servizi S.p.A. in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, di collaborazione, ovvero parasubordinato.
  b) all'articolo 28, apportare le seguenti modificazioni:
   1) al comma 2, alinea, sostituire le parole: 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 6.306 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.719,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.467 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.628 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;
   2) al comma 2 dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:
    c-bis) quanto a 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 e a valere sulle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
    c-ter) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.