Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Sono aboliti, a partire dal 1o settembre 2015, gli effetti prodotti dall'attuazione dell'articolo 9, comma 17, della legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.
1-ter. Gli aumenti negoziali, eventualmente disposti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il triennio 2016-2018, per i dipendenti e dirigenti del pubblico impiego, sono maggiorati, per il 2016 dello 0,1 per cento, per il 2017 dello 0.6 per cento e per il 2018 dello 0,5 per cento. Agli oneri derivanti si provvede attraverso l'utilizzo delle risorse di cui al comma precedente.