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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.5.100.2.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/03/2019  [ apri ]
0.5.100.2.

  All'emendamento 5.100, aggiungere in fine le seguenti parole:

  Conseguentemente, dopo l'ottavo periodo, aggiungere i seguenti: Con effetto dal 1o gennaio 2019, l'ultimo periodo del comma 605 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato. È altresì abrogato, dalla medesima data, l'ultimo periodo del comma 309 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, dall'anno 2019, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è ripristinata nella misura dello 0,226 per cento.

em. 5.100.