stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.14-bis.100.6.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/03/2019  [ apri ]
0.14-bis.100.6.

  All'emendamento 14-bis. 100, dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:
  1-ter. In considerazione degli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 14 del presente decreto e della necessità di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in relazione agli enti di cui al presente articolo, a decorrere dal 2019, nell'ambito del finanziamento di cui all'articolo 1, comma 514, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna regione e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale in ciascuna regione non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 siglata in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 o, se superiore, la spesa prevista dal comma 72 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la cui applicazione è stata prorogata dal comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A decorrere dal 2020, per le regioni che risultano adempienti rispetto all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e che garantiscono l'equilibrio economico finanziario del bilancio sanitario regionale, anche mediante razionalizzazione della spesa, il predetto limite può essere annualmente incrementato di un importo non superiore al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale registrato nell'ultimo esercizio consolidato rispetto all'esercizio precedente. Il predetto importo include le risorse per il trattamento accessorio del personale il cui limite definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
  1-quater. Le regioni, previo accordo da definirsi con il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze, possono incrementare i limiti di spesa di cui al primo periodo del comma 1-ter di un ammontare non superiore alla riduzione strutturale della spesa sostenuta per servizi sanitari esternalizzati prima dell'entrata in vigore della presente legge.
  1-quinquies. Ai sensi del comma 1-ter, si considera la spesa, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive, per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e di personale che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. Nella predetta spesa non sono considerate quelle derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro successivi all'anno 2004, quelle per personale a carico di finanziamenti comunitari o privati e quelle relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
  1-sexies. Per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari o ai programmi operativi di prosecuzione di detti piani resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente.